Art. 2
In vigore dal 2 lug 2019
L'Irlanda può concedere un sostegno nazionale supplementare per le misure adottate in applicazione dell', pari al massimo al 100 % dell'importo fissato nell', sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, a condizione che i pagamenti risultanti non provochino distorsioni della concorrenza.
L'Irlanda versa il sostegno supplementare al più tardi entro il 31 maggio 2020.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2019:1132:oj#art-2