Art. 1

In vigore dal 2 lug 2019
1.   L'Unione mette a disposizione dell'Irlanda un importo totale di 50 000 000 EUR per la concessione di un aiuto eccezionale di adattamento agli allevatori del settore delle carni bovine, alle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5. 2.   L'Irlanda utilizza l'importo messo a sua disposizione per le misure di cui al paragrafo 3. Le misure sono adottate sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori e a condizione che i pagamenti risultanti non provochino distorsioni della concorrenza. 3.   Le misure adottate dall'Irlanda sono volte a ridurre la produzione o a ristrutturare il settore delle carni bovine e a conseguire uno o più dei seguenti obiettivi: a) attuare sistemi per la qualità nel settore delle carni bovine o progetti intesi a promuovere la qualità e il valore aggiunto; b) promuovere la diversificazione del mercato; c) tutelare e migliorare la sostenibilità ambientale, climatica ed economica degli allevamenti. 4.   L'Irlanda garantisce che, se gli allevatori del settore delle carni bovine non sono i beneficiari diretti dei pagamenti dell'aiuto dell'Unione, il vantaggio economico di quest'ultimo è trasferito integralmente su di loro. 5.   Le spese sostenute dall'Irlanda in relazione ai pagamenti per le misure di cui al paragrafo 3 sono ammissibili all'aiuto dell'Unione solo se tali pagamenti sono stati effettuati entro il 31 maggio 2020. 6.   Le misure di cui al presente regolamento possono essere cumulate con altre misure di sostegno finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.
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