Art. 48

Sicurezza del sistema

In vigore dal 21 giu 2019
Sicurezza del sistema 1.   La Commissione assicura la sicurezza dei componenti comuni. Gli Stati membri assicurano la sicurezza dei componenti nazionali. A tal fine, la Commissione e gli Stati membri adottano almeno le misure necessarie per: a) impedire a qualsiasi persona non autorizzata di accedere alle installazioni utilizzate per il trattamento dei dati; b) impedire l'introduzione di dati e qualsiasi consultazione, modifica o cancellazione di dati da parte di persone non autorizzate; c) individuare qualsiasi attività di cui alle lettere a) e b). 2.   La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente in merito a qualsiasi attività che possa comportare una violazione o una sospetta violazione della sicurezza dei sistemi elettronici.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2019:1026:oj#art-48

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Sicurezza del sistema (Art. 48 Regolamento (UE) 2019/1026) — Testo vigente | Portale Normativo