Art. 49

Valutazione dei sistemi elettronici

In vigore dal 21 giu 2019
Valutazione dei sistemi elettronici La Commissione e gli Stati membri effettuano valutazioni dei componenti di cui sono responsabili e, in particolare, analizzano la sicurezza e l'integrità dei componenti e la riservatezza dei dati trattati nell'ambito di tali componenti. La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente dei risultati della valutazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2019:1026:oj#art-49

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Valutazione dei sistemi elettronici (Art. 49 Regolamento (UE) 2019/1026) — Testo vigente | Portale Normativo