Art. 46
Limitazione dell'accesso ai dati e del trattamento dei dati
In vigore dal 21 giu 2019
Limitazione dell'accesso ai dati e del trattamento dei dati
1. I dati registrati nei componenti comuni dei sistemi elettronici da uno Stato membro possono essere consultati o trattati dal suddetto Stato membro. I dati possono anche essere consultati e trattati da un altro Stato membro se coinvolto nel trattamento di una domanda o nella gestione di una decisione cui i dati si riferiscono.
2. I dati registrati nei componenti comuni dei sistemi elettronici da un operatore economico o da un'altra persona possono essere consultati o trattati da tale operatore economico o tale persona. I dati possono anche essere consultati e trattati da uno Stato membro coinvolto nel trattamento di una domanda o nella gestione di una decisione cui i dati si riferiscono.
3. I dati registrati nel sistema centrale EBTI da uno Stato membro possono essere trattati dal suddetto Stato membro. I dati possono anche essere trattati da un altro Stato membro se coinvolto nel trattamento di una domanda cui i dati si riferiscono, anche mediante consultazione, ai sensi dell'. A norma dell', paragrafo 2, possono accedervi tutti gli Stati membri.
4. I dati registrati nel sistema centrale EBTI da un operatore economico o da un'altra persona possono essere consultati o trattati da tale operatore economico o tale persona. A norma dell', paragrafo 2, possono accedervi tutti gli Stati membri.
Storico versioni
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