Art. 46

Limitazione dell'accesso ai dati e del trattamento dei dati

In vigore dal 21 giu 2019
Limitazione dell'accesso ai dati e del trattamento dei dati 1.   I dati registrati nei componenti comuni dei sistemi elettronici da uno Stato membro possono essere consultati o trattati dal suddetto Stato membro. I dati possono anche essere consultati e trattati da un altro Stato membro se coinvolto nel trattamento di una domanda o nella gestione di una decisione cui i dati si riferiscono. 2.   I dati registrati nei componenti comuni dei sistemi elettronici da un operatore economico o da un'altra persona possono essere consultati o trattati da tale operatore economico o tale persona. I dati possono anche essere consultati e trattati da uno Stato membro coinvolto nel trattamento di una domanda o nella gestione di una decisione cui i dati si riferiscono. 3.   I dati registrati nel sistema centrale EBTI da uno Stato membro possono essere trattati dal suddetto Stato membro. I dati possono anche essere trattati da un altro Stato membro se coinvolto nel trattamento di una domanda cui i dati si riferiscono, anche mediante consultazione, ai sensi dell'. A norma dell', paragrafo 2, possono accedervi tutti gli Stati membri. 4.   I dati registrati nel sistema centrale EBTI da un operatore economico o da un'altra persona possono essere consultati o trattati da tale operatore economico o tale persona. A norma dell', paragrafo 2, possono accedervi tutti gli Stati membri.
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Limitazione dell'accesso ai dati e del trattamento dei dati (Art. 46 Regolamento (UE) 2019/1026) — Testo vigente | Portale Normativo