Art. 39

Sistema nazionale AEO

In vigore dal 21 giu 2019
Sistema nazionale AEO 1.   Il sistema nazionale AEO, se istituito, è utilizzato dall'autorità doganale dello Stato membro che lo ha istituito per scambiare e archiviare informazioni relative alle domande e alle decisioni AEO o a qualsiasi evento successivo che può incidere sulla domanda o sulla decisione originaria. 2.   Il sistema nazionale AEO interagisce con il portale nazionale destinato agli operatori commerciali, se istituito, e con il sistema centrale AEO.
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Sistema nazionale AEO (Art. 39 Regolamento (UE) 2019/1026) — Testo vigente | Portale Normativo