Art. 40

Sviluppo, prove, utilizzazione e gestione dei sistemi elettronici

In vigore dal 21 giu 2019
Sviluppo, prove, utilizzazione e gestione dei sistemi elettronici 1.   I componenti comuni sono sviluppati, sottoposti a prove, utilizzati e gestiti dalla Commissione. I componenti nazionali sono sviluppati, sottoposti a prove, utilizzati e gestiti dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri assicurano che i componenti nazionali siano compatibili con i componenti comuni.
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