Art. 37
Sistema centrale AEO
In vigore dal 21 giu 2019
Sistema centrale AEO
1. Il sistema centrale AEO è utilizzato dalle autorità doganali per scambiare e archiviare informazioni relative alle domande e alle decisioni AEO o a qualsiasi evento successivo che può incidere sulla domanda o sulla decisione originaria.
2. Le autorità doganali utilizzano il sistema centrale AEO ai fini degli del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
3. Il sistema centrale AEO interagisce con il portale UE destinato agli operatori commerciali e con i sistemi nazionali AEO, se istituiti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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