Art. 3

Punti di contatto per i sistemi elettronici

In vigore dal 21 giu 2019
Punti di contatto per i sistemi elettronici La Commissione e gli Stati membri designano punti di contatto per ciascuno dei sistemi elettronici allo scopo di scambiare informazioni volte ad assicurare uno sviluppo, un funzionamento e una manutenzione coordinati di tali sistemi elettronici. Essi si comunicano i da di tali punti di contatto e si informano reciprocamente e immediatamente in merito a eventuali modifiche apportate a tali dati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2019:1026:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo