Art. 3 · Punti di contatto per i sistemi elettronici

Art. 3

Punti di contatto per i sistemi elettronici

In vigore dal 21 giu 2019
Punti di contatto per i sistemi elettronici La Commissione e gli Stati membri designano punti di contatto per ciascuno dei sistemi elettronici allo scopo di scambiare informazioni volte ad assicurare uno sviluppo, un funzionamento e una manutenzione coordinati di tali sistemi elettronici. Essi si comunicano i da di tali punti di contatto e si informano reciprocamente e immediatamente in merito a eventuali modifiche apportate a tali dati.
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