Art. 2

Definizioni

In vigore dal 21 giu 2019
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1) «componente comune» indica un componente dei sistemi elettronici sviluppato a livello unionale, accessibile a tutti gli Stati membri; 2) «componente nazionale» indica un componente dei sistemi elettronici sviluppato a livello nazionale, accessibile allo Stato membro che lo ha istituito.
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Definizioni (Art. 2 Regolamento (UE) 2019/1026) — Testo vigente | Portale Normativo