Art. 2
Definizioni
In vigore dal 21 giu 2019
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1)
«componente comune» indica un componente dei sistemi elettronici sviluppato a livello unionale, accessibile a tutti gli Stati membri;
2)
«componente nazionale» indica un componente dei sistemi elettronici sviluppato a livello nazionale, accessibile allo Stato membro che lo ha istituito.
Storico versioni
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