Art. 16
Monitoraggio
In vigore dal 20 giu 2019
Monitoraggio
La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, monitora attentamente l’impatto del presente regolamento sulle relazioni tra i servizi di intermediazione online e i loro utenti commerciali e tra i motori di ricerca online e titolari di siti web aziendali. A tale fine la Commissione raccoglie informazioni pertinenti per monitorare l’evoluzione di tali relazioni, anche mediante la realizzazione di studi adeguati. Gli Stati membri assistono la Commissione fornendo, su richiesta, tutte le informazioni pertinenti raccolte, anche riguardo a casi specifici. Ai fini del presente articolo e dell’, la Commissione può chiedere informazioni ai fornitori di servizi di intermediazione online.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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