Art. 18
Revisione
In vigore dal 20 giu 2019
Revisione
1. Entro il 13 gennaio 2022, e successivamente ogni tre anni, la Commissione procede a una valutazione del presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.
2. La prima valutazione del presente regolamento è svolta, in particolare, allo scopo di:
a)
stabilire se gli obblighi di cui agli articoli da 3 a 10 siano stati rispettati e quali ripercussioni abbiano avuto sull’economia delle piattaforme online;
b)
valutare le ripercussioni e l’efficacia degli eventuali codici di condotta stabiliti per migliorare l’equità e la trasparenza;
c)
analizzare ulteriormente i problemi causati dalla dipendenza degli utenti commerciali dai servizi di intermediazione online, nonché i problemi causati dalle pratiche commerciali sleali adottate dai fornitori di servizi di intermediazione online, e determinare inoltre in che misura tali pratiche siano ancora diffuse;
d)
esaminare se la concorrenza tra i beni o servizi offerti da un utente commerciale e i beni o servizi offerti o controllati da un fornitore di servizi di intermediazione online costituisca concorrenza leale, e se i fornitori di servizi di intermediazione online utilizzino impropriamente informazioni privilegiate al riguardo;
e)
valutare gli effetti del presente regolamento su eventuali squilibri a livello delle relazioni tra i fornitori di sistemi operativi e i loro utenti commerciali;
f)
valutare se l’ambito di applicazione del regolamento, in particolare per quanto riguarda la definizione di "utente commerciale", sia adeguato, nel senso che non incoraggia il falso lavoro autonomo.
La prima e le successive valutazioni stabiliscono se siano necessarie disposizioni supplementari, anche in materia di attuazione, per garantire che il contesto dell’attività commerciale online nel mercato interno sia equo, prevedibile, sostenibile e sicuro. Alla luce delle valutazioni, la Commissione adotta opportune misure, che possono includere proposte legislative.
3. Gli Stati membri forniscono tutte le informazioni pertinenti in loro possesso che la Commissione può chiedere per elaborare la relazione di cui al paragrafo 1.
4. Nell’eseguire la valutazione del presente regolamento, la Commissione tiene conto anche dei pareri e delle relazioni presentate dal gruppo di esperti dell’osservatorio dell’economia delle piattaforme online. La Commissione tiene inoltre conto, se del caso, del contenuto e del funzionamento degli eventuali codici di condotta di cui all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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