Art. 15

Applicazione

In vigore dal 20 giu 2019
Applicazione 1.   Ogni Stato membro garantisce l’adeguata ed efficace applicazione del presente regolamento. 2.   Gli Stati membri adottano le norme che stabiliscono le misure applicabili alle violazioni del presente regolamento e ne garantiscono l’attuazione. Le misure previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.
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