Art. 13
Mediatori specializzati
In vigore dal 20 giu 2019
Mediatori specializzati
La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, incoraggia i fornitori di servizi di intermediazione online nonché le organizzazioni e le associazioni che li rappresentano a istituire, individualmente o congiuntamente, una o più organizzazioni di servizi di mediazione che soddisfino i requisiti di cui all’, paragrafo 2, al fine specifico di agevolare la risoluzione extragiudiziale delle controversie con gli utenti commerciali, che insorgano nell’ambito della fornitura di servizi di intermediazione online, tenendo conto in particolare della natura transfrontaliera dei servizi di intermediazione online.
Storico versioni
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