Art. 75

Entrata in vigore e applicazione

In vigore dal 20 mag 2019
Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le disposizioni del presente regolamento relative all'ESP si applicano a decorrere dalla data determinata dalla Commissione a norma dell', paragrafo 1. Le disposizioni del presente regolamento relative al BMS comune si applicano a decorrere dalla data determinata dalla Commissione a norma dell', paragrafo 2. Le disposizioni del presente regolamento relative al CIR si applicano a decorrere dalla data determinata dalla Commissione a norma dell', paragrafo 3. Le disposizioni del presente regolamento relative al MID si applicano a decorrere dalla data determinata dalla Commissione a norma dell', paragrafo 4. Le disposizioni del presente regolamento relative ai meccanismi e alle procedure di controllo della qualità dei dati automatizzati, agli indicatori comuni di qualità dei dati e alle norme minime di qualità si applicano a decorrere dalle date rispettivamente determinate dalla Commissione a norma dell', paragrafo 5. Le disposizioni del presente regolamento relative al CRRS si applicano a decorrere dalla data stabilita dalla Commissione all', paragrafo 6. Gli , paragrafo 1, si applicano a decorrere dall'11 giugno 2019. Il presente regolamento si applica in relazione all'Eurodac a decorrere dalla data in cui la rifusione del regolamento (UE) n. 603/2013 diventa applicabile.
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