Art. 6

Condizioni applicabili al DSCE che accompagna le partite in regime di sorveglianza doganale frazionate dopo l'uscita dal posto di controllo frontaliero

In vigore dal 23 apr 2019
Condizioni applicabili al DSCE che accompagna le partite in regime di sorveglianza doganale frazionate dopo l'uscita dal posto di controllo frontaliero Se una partita deve essere frazionata dopo l'uscita dal posto di controllo frontaliero e prima dell'immissione in libera pratica conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, si applicano le seguenti prescrizioni: a) l'operatore responsabile della partita provvede affinché una copia del DSCE, in formato cartaceo o elettronico, accompagni ciascuna parte della partita frazionata fino alla sua immissione in libera pratica conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625; b) per ciascuna parte della partita frazionata l'operatore responsabile della partita indica nella dichiarazione in dogana presentata alle autorità doganali il numero di riferimento del DSCE e mantiene una copia del DSCE a disposizione delle autorità doganali conformemente all'articolo 163 del regolamento (UE) n. 952/2013; c) per ciascuna parte della partita frazionata le autorità doganali comunicano all'IMSOC le informazioni relative al quantitativo indicato nella dichiarazione in dogana per tale parte e autorizzano a vincolare tale parte a un regime doganale solo laddove il quantitativo totale indicato nel DSCE non sia superato. Tale prescrizione non si applica nei casi in cui la partita deve essere vincolata ai regimi doganali di cui all'articolo 210, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 952/2013.
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