Art. 5
Condizioni applicabili al DSCE che accompagna le partite frazionate presso il posto di controllo frontaliero
In vigore dal 23 apr 2019
Condizioni applicabili al DSCE che accompagna le partite frazionate presso il posto di controllo frontaliero
1. Se una partita deve essere frazionata presso il posto di controllo frontaliero, si applicano le seguenti prescrizioni:
a)
nell'effettuare la notifica preventiva conformemente all'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625, l'operatore responsabile della partita dichiara nel DSCE il posto di controllo frontaliero come luogo di destinazione dell'intera partita;
b)
una volta che l'autorità competente presso il posto di controllo frontaliero abbia finalizzato il DSCE per l'intera partita conformemente all'articolo 56, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/625, l'operatore responsabile della partita chiede che la partita sia frazionata e presenta mediante l'IMSOC, per ciascuna parte della partita frazionata, un DSCE in cui dichiara il quantitativo, il mezzo di trasporto e il luogo di destinazione della parte pertinente della partita frazionata;
c)
l'autorità competente presso il posto di controllo frontaliero finalizza i DSCE per le singole parti della partita frazionata conformemente all'articolo 56, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/625, a condizione che la somma dei quantitativi dichiarati in tali DSCE non superi il quantitativo totale indicato nel DSCE per l'intera partita;
d)
l'operatore responsabile della partita provvede affinché una copia del DSCE per ciascuna parte della partita frazionata, in formato cartaceo o elettronico, accompagni la parte pertinente della partita frazionata fino al luogo di destinazione ivi indicato e fino alla sua immissione in libera pratica conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625;
e)
l'operatore responsabile della partita indica nella dichiarazione in dogana presentata alle autorità doganali il numero di riferimento del DSCE per ciascuna parte della partita frazionata e mantiene una copia del DSCE a disposizione delle autorità doganali conformemente all'articolo 163 del regolamento (UE) n. 952/2013;
f)
le autorità doganali comunicano all'IMSOC le informazioni relative al quantitativo della parte pertinente della partita frazionata indicato nella dichiarazione in dogana e autorizzano a vincolare tale parte a un regime doganale solo laddove il quantitativo totale indicato nel DSCE per la parte della partita frazionata non sia superato. Tale prescrizione non si applica nei casi in cui la partita deve essere vincolata ai regimi doganali di cui all'articolo 210, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 952/2013.
2. Nel caso di una partita non conforme da frazionare presso il posto di controllo frontaliero, laddove l'autorità competente presso il posto di controllo frontaliero ordini all'operatore di intraprendere una o più delle azioni di cui all'articolo 66, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625 soltanto riguardo a una parte della partita, si applicano le seguenti prescrizioni:
a)
in seguito alla finalizzazione del DSCE per l'intera partita, l'operatore responsabile di tale partita presenta per ciascuna parte della partita frazionata un DSCE in cui dichiara il quantitativo, il mezzo di trasporto e il luogo di destinazione di tale parte;
b)
l'autorità competente presso il posto di controllo frontaliero finalizza i DSCE per le singole parti della partita frazionata conformemente all'articolo 56, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/625, tenendo conto della decisione assunta per ciascuna parte della partita frazionata;
c)
il paragrafo 1, lettere d), e) e f), si applica a ciascuna parte della partita frazionata.
Storico versioni
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