Art. 4
Condizioni applicabili al DSCE che accompagna le partite non frazionate
In vigore dal 23 apr 2019
Condizioni applicabili al DSCE che accompagna le partite non frazionate
Se una partita non è frazionata prima dell'immissione in libera pratica conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, si applicano le seguenti prescrizioni:
a)
l'operatore responsabile della partita provvede affinché una copia del DSCE, in formato cartaceo o elettronico, accompagni la partita fino al luogo di destinazione e fino alla sua immissione in libera pratica conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625;
b)
l'operatore responsabile della partita indica nella dichiarazione in dogana presentata alle autorità doganali il numero di riferimento del DSCE e mantiene una copia del DSCE a disposizione delle autorità doganali conformemente all'articolo 163 del regolamento (UE) n. 952/2013;
c)
le autorità doganali comunicano all'IMSOC le informazioni relative al quantitativo della partita indicato nella dichiarazione in dogana e autorizzano a vincolare la partita a un regime doganale solo laddove il quantitativo totale indicato nel DSCE non sia superato. Tale prescrizione non si applica nei casi in cui la partita deve essere vincolata ai regimi doganali di cui all'articolo 210, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 952/2013.
Storico versioni
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