Art. 39

Responsabilità dell’ENISA

In vigore dal 17 apr 2019
Responsabilità dell’ENISA 1.   La responsabilità contrattuale dell’ENISA è disciplinata dal diritto applicabile al contratto. 2.   La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a giudicare in virtù di clausole compromissorie contenute nel contratto concluso dall’ENISA. 3.   In materia di responsabilità extracontrattuale, l’ENISA è obbligata al risarcimento dei danni cagionati da essa o dai membri del suo personale nell’esercizio delle loro funzioni, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri. 4.   La Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3. 5.   La responsabilità personale del personale dell’ENISA nei confronti dell’ENISA è disciplinata dalle disposizioni pertinenti che si applicano al personale dell’ENISA.
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