Art. 40

Regime linguistico

In vigore dal 17 apr 2019
Regime linguistico 1.   All’ENISA si applica il regolamento n. 1 del Consiglio (32). Gli Stati membri e gli altri organismi designati dagli Stati membri possono rivolgersi all’ENISA e ottenere la risposta in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione di loro scelta. 2.   I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell’ENISA sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea.
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