Art. 37

Esperti nazionali distaccati e altro personale

In vigore dal 17 apr 2019
Esperti nazionali distaccati e altro personale 1.   L’ENISA può avvalersi di esperti nazionali distaccati o di altro personale non alle sue dipendenze. Lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti non si applicano a tale personale. 2.   Il consiglio di amministrazione adotta una decisione che stabilisce le regole relative al distacco di esperti nazionali presso l’ENISA.
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