Art. 9
Pubblicazione dei risultati raggiunti dai costruttori
In vigore dal 17 apr 2019
Pubblicazione dei risultati raggiunti dai costruttori
1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, la Commissione pubblica mediante atti di esecuzione un elenco nel quale sono indicati:
a)
per ogni costruttore, l'obiettivo specifico per le emissioni per l'anno civile precedente;
b)
per ogni costruttore, le emissioni specifiche medie di CO2 prodotte nel precedente anno civile;
c)
per ogni costruttore, la differenza tra le emissioni specifiche medie di CO2 dell'anno civile precedente e l'obiettivo specifico per le emissioni per quello stesso anno;
d)
le emissioni specifiche medie di CO2 per tutte le autovetture nuove e per tutti i veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nell'Unione nell'anno civile precedente;
e)
la massa media in ordine di marcia per tutte le autovetture nuove e per tutti i veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nell'Unione nell'anno civile precedente fino al 31 dicembre 2020;
f)
la massa media di prova per tutte le autovetture nuove e per tutti i veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nell'Unione nell'anno civile precedente.
2. L'elenco pubblicato a norma del paragrafo 1 del presente articolo indica anche se il costruttore ha adempiuto alle disposizioni dell' per l'anno civile precedente.
3. L'elenco di cui al paragrafo 1 del presente articolo, per la pubblicazione entro il 31 ottobre 2022, indica altresì quanto segue:
a)
gli obiettivi per l'intero parco veicoli dell'UE per il 2025 e per il 2030 di cui rispettivamente all', paragrafi 4 e 5, calcolati dalla Commissione in conformità dell'allegato I, parti A e B, punti 6.1.1 e 6.1.2;
b)
i valori per a2021, a2025 e a2030 calcolati dalla Commissione in conformità dell'allegato I, parti A e B, punto 6.2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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