Art. 8

Indennità per le emissioni in eccesso

In vigore dal 17 apr 2019
Indennità per le emissioni in eccesso 1.   Per ogni anno civile per il quale le emissioni specifiche medie di CO2 di un costruttore superano l'obiettivo specifico per le emissioni, la Commissione impone al costruttore o, nel caso di un raggruppamento, al responsabile del raggruppamento, di versare un'indennità per le emissioni in eccesso. 2.   L'indennità di cui al paragrafo 1 è calcolata secondo la seguente formula: (emissioni in eccesso × 95 EUR) × numero di veicoli di nuova immatricolazione. Ai fini del presente articolo si intende per: —   «emissioni in eccesso»: il numero positivo di grammi per chilometro corrispondente allo scarto tra le emissioni specifiche medie di CO2 del costruttore e l'obiettivo specifico per le emissioni per l'anno civile o parte di esso cui si applicano gli obblighi di cui all', arrotondato al terzo decimale più vicino, tenendo conto delle riduzioni delle emissioni di CO2 determinate da tecnologie innovative approvate a norma dell', e —   «numero di veicoli di nuova immatricolazione»: il numero di nuove autovetture o di veicoli commerciali leggeri nuovi conteggiati separatamente che il costruttore produce e che sono stati immatricolati in quel periodo in base ai criteri di introduzione progressiva di cui all', paragrafo 3. 3.   La Commissione determina, mediante atti di esecuzione, i metodi per la riscossione delle indennità per le emissioni in eccesso imposte ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. 4.   Le indennità per le emissioni in eccesso si considerano entrate del bilancio generale dell'Unione.
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