Art. 4
Obiettivi specifici per le emissioni
In vigore dal 17 apr 2019
Obiettivi specifici per le emissioni
1. Il costruttore provvede affinché le emissioni specifiche medie di CO2 non superino i seguenti obiettivi specifici per le emissioni:
a)
per l'anno civile 2020, l'obiettivo specifico per le emissioni determinato a norma dell'allegato I, parte A, punti 1 e 2, nel caso delle autovetture, o dell'allegato I, parte B, punti 1 e 2, nel caso dei veicoli commerciali leggeri, o, quando un costruttore ottiene una deroga ai sensi dell', in conformità di tale deroga;
b)
per ogni anno civile successivo dal 2021 fino al 2024, gli obiettivi specifici per le emissioni determinati a norma dell'allegato I, parte A o B, punti 3 e 4 a seconda dei casi, o, quando un costruttore ottiene una deroga ai sensi dell', a norma di detta deroga e dell'allegato I, parte A o B, punto 5;
c)
per ciascun anno civile, a decorrere dal 2025, gli obiettivi specifici per le emissioni determinati in conformità dell'allegato I, parte A o B, punto 6.3, o, quando un costruttore ottiene una deroga ai sensi dell', a norma di detta deroga.
2. Nel caso dei veicoli commerciali leggeri, qualora non siano disponibili i dati sulle emissioni specifiche di CO2 del veicolo completato, il costruttore del veicolo di base utilizza le emissioni specifiche di CO2 del veicolo di base per determinare le sue emissioni specifiche medie di CO2.
3. Per determinare le emissioni specifiche medie di CO2 di ogni costruttore, si tiene conto delle seguenti percentuali di autovetture nuove del costruttore immatricolate durante l'anno in questione:
—
95 % nel 2020,
—
100 % dal 2021 in poi.
Storico versioni
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