Art. 6

Norme e obblighi riguardanti i certificati disciplinati dagli articoli 3 o 4

In vigore dal 25 mar 2019
Norme e obblighi riguardanti i certificati disciplinati dagli o 4 1.   I certificati disciplinati dagli o 4 del presente regolamento sono soggetti alle norme ad essi applicabili in conformità del regolamento (UE) 2018/1139 e agli atti di esecuzione e delegati adottati in virtù di esso o del regolamento (CE) n. 216/2008. L'Agenzia dispone dei poteri stabiliti nel regolamento (UE) 2018/1139 e negli atti di esecuzione e delegati adottati ai sensi di tale regolamento e ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 in relazione ai soggetti aventi la loro sede principale delle attività in un paese terzo. 2.   Su richiesta dell'Agenzia, i titolari di certificati di cui all' e gli emittenti dei certificati di cui all' trasmettono copia di tutte le relazioni di audit, le risultanze e i piani di azione correttivi pertinenti ai certificati che sono stati elaborati nel corso dei tre anni precedenti la richiesta. Se tali documenti non sono forniti entro i termini stabiliti dall'Agenzia nella sua richiesta, l'Agenzia può revocare il beneficio acquisito a norma dell' o dell', a seconda del caso. 3.   I titolari di certificati di cui all' e gli emittenti dei certificati di cui all' del presente regolamento informano senza ritardo l'Agenzia di eventuali azioni intraprese dalle autorità del Regno Unito che possano porsi in conflitto con i loro obblighi derivanti dal presente regolamento o dal regolamento (UE) 2018/1139.
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