Art. 5
Riporto di moduli di formazione
In vigore dal 25 mar 2019
Riporto di moduli di formazione
In deroga ai regolamenti (UE) n. 1178/2011 (6) e (UE) n. 1321/2014 della Commissione (7), le autorità competenti degli Stati membri o l'Agenzia, a seconda dei casi, tengono conto degli esami sostenuti nelle organizzazioni di addestramento soggette alla sorveglianza dell'autorità competente del Regno Unito, ma che non hanno ancora dato luogo al rilascio della licenza, prima della data di applicazione di cui all', paragrafo 2, secondo comma, del presente regolamento, come se fossero stati sostenuti presso un'organizzazione di addestramento soggetta alla sorveglianza dell'autorità competente di uno Stato membro.
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