Art. 3
Certificati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a)
In vigore dal 25 mar 2019
Certificati di cui all', paragrafo 2, lettera a)
I certificati di cui all', paragrafo 2, lettera a), rimangono validi per un periodo di nove mesi dalla data di applicazione del presente regolamento.
Qualora fosse necessario ulteriore periodo di tempo per il rilascio dei certificati di cui all'articolo 68 del regolamento (UE) 2018/1139 agli operatori interessati, la Commissione può prorogare il periodo di validità di cui al primo paragrafo del presente articolo mediante atti delegati.
Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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