Art. 40

Informazioni alla Commissione sui casi di frode e altre irregolarità finanziarie

In vigore dal 13 mar 2019
Informazioni alla Commissione sui casi di frode e altre irregolarità finanziarie 1.   Fatti salvi gli obblighi derivanti dall', paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e dall', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, l'organismo di PPP informa senza indugio la Commissione in merito ai casi di frode e altre irregolarità finanziarie presunte. Esso informa inoltre la Commissione in merito a qualsiasi indagine della Procura europea (EPPO) o dell'OLAF, in corso o completata, e ad eventuali audit o controlli da parte della Corte dei conti o del servizio di audit interno (IAS), senza compromettere la riservatezza delle indagini. 2.   Nei casi che possano incidere sulla responsabilità della Commissione di eseguire il bilancio dell'Unione o in cui vi sia un rischio potenzialmente grave per la reputazione dell'Unione, l'EPPO e/o l'OLAF informano senza indugio la Commissione in merito a eventuali indagini in corso o completate, senza comprometterne la riservatezza e l'efficacia.
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