Art. 4
Esenzioni per i posti di controllo frontalieri per le importazioni di tronchi non trattati e legno segato e tagliato
In vigore dal 12 mar 2019
Esenzioni per i posti di controllo frontalieri per le importazioni di tronchi non trattati e legno segato e tagliato
1. L'esenzione di cui al paragrafo 2 si applica ai posti di controllo frontalieri che, a causa della lunghezza delle coste o della lunghezza delle frontiere dello Stato membro interessato, operano solo al momento dell'esecuzione dei controlli sulle partite di tronchi non trattati e legno segato e tagliato («i posti di controllo frontalieri interessati»).
2. Gli Stati membri possono designare i posti di controllo frontalieri interessati ed esonerarli dagli obblighi di cui all'articolo 64, paragrafo 3, lettere a), c) e f), del regolamento (UE) 2017/625, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
sono in vigore disposizioni atte a impedire, in qualsiasi momento, l'ingresso non rilevato nell'Unione di partite di tronchi non trattati e legno segato e tagliato;
b)
il posto di controllo frontaliero interessato ha accesso a personale in numero sufficiente e adeguatamente qualificato nella forma di un'unità mobile di controllo ufficiale delle autorità competenti, in grado di raggiungere il posto di controllo frontaliero interessato prima dell'arrivo delle partite per eseguire i controlli ufficiali sui tronchi non trattati e sul legno segato e tagliato;
c)
l'unità mobile di controllo ufficiale delle autorità competenti fornisce o ha accesso immediato a:
i)
le attrezzature, i locali e le altre strutture di cui all'articolo 64, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625; e
ii)
la tecnologia e le attrezzature informatiche di cui all'articolo 64, paragrafo 3, lettera f), di tale regolamento.
Storico versioni
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