Art. 2

Nuova designazione di un posto di controllo frontaliero o di un punto di controllo diverso da un posto di controllo frontaliero in seguito alla revoca parziale della sua designazione

In vigore dal 12 mar 2019
Nuova designazione di un posto di controllo frontaliero o di un punto di controllo diverso da un posto di controllo frontaliero in seguito alla revoca parziale della sua designazione 1.   In deroga all'articolo 59, paragrafi 3, 4 e 5 del regolamento (UE) 2017/625, se uno Stato membro ha revocato la designazione di un posto di controllo frontaliero o di un punto di controllo diverso da un posto di controllo frontaliero di cui all'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento per determinate categorie di animali o merci a causa della non conformità ai requisiti minimi di cui all'articolo 64, paragrafo 3, di tale regolamento o alle norme dettagliate sui requisiti minimi di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014, lo Stato membro può designare nuovamente tale posto di controllo frontaliero o tale punto di controllo (di seguito «la nuova designazione») in conformità ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo. 2.   Prima della nuova designazione di cui al paragrafo 1, lo Stato membro notifica alla Commissione le misure che ha adottato per rimediare alla non conformità ai requisiti minimi di cui al paragrafo 1. 3.   Entro un periodo di un mese dalla data di ricevimento della notifica, la Commissione valuta se le misure adottate sono sufficienti a garantire la conformità ai requisiti minimi e, entro tale periodo, informa lo Stato membro dell'esito della sua valutazione. 4.   Lo Stato membro procede alla nuova designazione solo se è stato informato dalla Commissione, in conformità al paragrafo 3, che le misure adottate dallo Stato membro sono sufficienti a garantire la conformità ai requisiti minimi. 5.   La nuova designazione in conformità al paragrafo 4 può avvenire solo entro un periodo di due anni a decorrere dalla data della revoca parziale della designazione di cui al paragrafo 1. Dopo tale periodo di due anni la nuova designazione può avvenire solo in conformità all'articolo 59 del regolamento (UE) 2017/625.
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