Art. 3

Posti di controllo frontalieri situati ad una distanza diversa dalle immediate vicinanze del punto di entrata nell'Unione

In vigore dal 12 mar 2019
Posti di controllo frontalieri situati ad una distanza diversa dalle immediate vicinanze del punto di entrata nell'Unione 1.   In deroga all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, i posti di controllo frontalieri possono essere situati ad una distanza diversa dalle immediate vicinanze del punto di entrata nell'Unione, a condizione che: a) ciò sia reso necessario da specifici vincoli geografici in conformità al paragrafo 2 e b) le condizioni di cui al paragrafo 3 siano soddisfatte. 2.   I vincoli geografici di cui al paragrafo 1 devono essere tali da impedire o limitare l'efficiente esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali. Tali vincoli geografici consistono in uno o più dei seguenti elementi: a) punti di entrata con una configurazione geografica che impone notevoli limitazioni al sistema di trasporto; b) punti di entrata soggetti a inondazioni ricorrenti in alcuni periodi dell'anno; c) banchine marittime circondate da scogliere; d) strade frontaliere che attraversano un passo ad altitudine elevata; e) trasporto ferroviario di animali e merci per cui sia necessario situare il posto di controllo frontaliero alla prima stazione designata; o f) punti di entrata sprovvisti di terreno idoneo a consentire la collocazione nelle loro immediate vicinanze del posto di controllo frontaliero e delle relative strutture. 3.   Qualora uno Stato membro decida di designare uno o più posti di controllo frontalieri di cui al paragrafo 1, la designazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni: a) la distanza del posto di controllo frontaliero dal punto di entrata nell'Unione è commisurata alla necessità di superare i vincoli geografici e non va oltre tale necessità; e b) il posto di controllo frontaliero e il punto di entrata sono di competenza della stessa autorità doganale, così che le partite possano circolare dal punto di entrata ai posti di controllo frontalieri senza movimentazione e assoggettamento delle stesse a una procedura doganale. 4.   Il posto di controllo frontaliero deve essere situato a una distanza sufficiente dagli stabilimenti o dai luoghi in cui sono tenuti animali o coltivati vegetali, prodotti vegetali o altri oggetti esposti al contagio da parte di agenti patogeni o organismi nocivi.
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