Art. 4
Obblighi dei distributori
In vigore dal 11 mar 2019
Obblighi dei distributori
I distributori provvedono a che:
a)
nei punti vendita, incluse le fiere, ogni lavastoviglie per uso domestico riporti l’etichetta messa a disposizione dai fornitori a norma dell’, paragrafo 1, lettera a), esposta in modo chiaramente visibile nelle lavastoviglie per uso domestico da incasso e, in tutte le altre lavastoviglie per uso domestico, esposta sulla parte esterna anteriore o superiore in modo che sia chiaramente visibile;
b)
per la vendita a distanza, siano fornite l’etichetta e la scheda informativa del prodotto in conformità degli allegati VII e VIII;
c)
i messaggi pubblicitari visivi di un dato modello di lavastoviglie per uso domestico contengano la classe di efficienza energetica di tale modello e la gamma delle classi di efficienza energetica figurante sull’etichetta, in conformità all’allegato VII;
d)
il materiale tecnico-promozionale che descrive i parametri tecnici specifici di un dato modello di lavastoviglie per uso domestico, compreso il materiale tecnico-promozionale su Internet, contenga la classe di efficienza energetica del modello e la gamma delle classi di efficienza energetica figurante sull’etichetta in conformità dell’allegato VII.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2019:2017:oj#art-4