Art. 2

Definizioni

In vigore dal 11 mar 2019
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: (1) «alimentazione da rete» o «alimentazione da rete elettrica»: la fornitura di energia elettrica dalla rete da 230 (± 10 %) volt di corrente alternata a 50 Hz; (2) «lavastoviglie per uso domestico»: l’apparecchio che lava e risciacqua stoviglie che, nella dichiarazione di conformità, il fabbricante ha dichiarato conforme alla direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) o alla direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10); (3) «lavastoviglie da incasso per uso domestico»: la lavastoviglie per uso domestico progettata, sottoposta a prova e commercializzata esclusivamente per: a) essere installata in armadi su misura o rivestita (sopra, sotto e ai lati) da pannelli; b) essere saldamente fissata ai lati, alla parte superiore o al fondo di armadi su misura o a pannelli; e c) essere dotata di una parte frontale incorporata predisposta in fabbrica o di un pannello frontale personalizzato su misura; (4) «punto vendita»: il luogo in cui le lavastoviglie per uso domestico sono esposte oppure offerte per la vendita, il noleggio o la vendita a rate. Ai fini degli allegati, ulteriori definizioni figurano nell’allegato I.
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Definizioni (Art. 2 Regolamento (UE) 2019/2017) — Testo vigente | Portale Normativo