Art. 2
Definizioni
In vigore dal 11 mar 2019
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
(1)
«alimentazione da rete» o «alimentazione da rete elettrica»: la fornitura di energia elettrica dalla rete da 230 (± 10 %) volt di corrente alternata a 50 Hz;
(2)
«lavastoviglie per uso domestico»: l’apparecchio che lava e risciacqua stoviglie che, nella dichiarazione di conformità, il fabbricante ha dichiarato conforme alla direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) o alla direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10);
(3)
«lavastoviglie da incasso per uso domestico»: la lavastoviglie per uso domestico progettata, sottoposta a prova e commercializzata esclusivamente per:
a)
essere installata in armadi su misura o rivestita (sopra, sotto e ai lati) da pannelli;
b)
essere saldamente fissata ai lati, alla parte superiore o al fondo di armadi su misura o a pannelli; e
c)
essere dotata di una parte frontale incorporata predisposta in fabbrica o di un pannello frontale personalizzato su misura;
(4)
«punto vendita»: il luogo in cui le lavastoviglie per uso domestico sono esposte oppure offerte per la vendita, il noleggio o la vendita a rate.
Ai fini degli allegati, ulteriori definizioni figurano nell’allegato I.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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