Art. 3
Obblighi dei fornitori
In vigore dal 11 mar 2019
Obblighi dei fornitori
1. I fornitori provvedono affinché:
a)
ogni lavastoviglie per uso domestico sia corredata di un’etichetta a stampa nel formato di cui all’allegato III;
b)
i parametri della scheda informativa del prodotto, di cui all’allegato V, siano inseriti nella banca dati dei prodotti;
c)
su specifica richiesta del distributore, la scheda informativa del prodotto sia disponibile in formato stampa;
d)
il contenuto della documentazione tecnica di cui all’allegato VI sia caricato nella banca dati dei prodotti;
e)
i messaggi pubblicitari visivi riguardanti uno specifico modello di lavastoviglie per uso domestico riportino la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi di efficienza energetica figurante sull’etichetta, conformemente agli allegati VII e VIII;
f)
il materiale tecnico-promozionale che descrive i parametri tecnici specifici di un dato modello di lavastoviglie per uso domestico, compreso il materiale tecnico-promozionale su Internet, contenga la classe di efficienza energetica del modello e la gamma delle classi di efficienza energetica figurante sull’etichetta in conformità dell’allegato VII.
g)
per ciascun modello di lavastoviglie per uso domestico sia messa a disposizione dei distributori un’etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, all’allegato III;
h)
per ciascun modello di lavastoviglie per uso domestico sia messa a disposizione dei distributori una scheda informativa elettronica del prodotto conforme all’allegato V.
2. La classe di efficienza energetica e la classe di emissione di rumore aereo sono definite nell’allegato II e sono calcolate in conformità all’allegato IV.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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