Art. 10
Misure di transizione
In vigore dal 11 mar 2019
Misure di transizione
A decorrere dal 25 dicembre 2019 fino al 28 febbraio 2021, la scheda del prodotto prescritta ai sensi dell’, lettera b), del regolamento (UE) n. 1061/2010 può essere messa a disposizione nella banca dati dei prodotti istituita nell’articolo 12 del regolamento (UE) 2017/1369 anziché essere presentata in formato stampa. In questo caso il fornitore provvede affinché, se richiesto espressamente dal distributore, la scheda del prodotto sia messa a disposizione in formato stampa.
A decorrere dal 25 dicembre 2019 fino al 28 febbraio 2021, la scheda prescritta ai sensi dell’, paragrafo 3, della direttiva 96/60/CE può essere messa a disposizione nella banca dati dei prodotti istituita nell’articolo 12 del regolamento (UE) 2017/1369 anziché essere presentata in formato stampa. In questo caso il fornitore provvede affinché, se richiesto espressamente dal distributore, la scheda sia messa a disposizione in formato stampa.
Storico versioni
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