Art. 2

Definizioni

In vigore dal 11 mar 2019
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: (1) «alimentazione da rete» o «alimentazione da rete elettrica»: la fornitura di energia elettrica dalla rete a 230 (± 10 %) volt in corrente alternata a 50 Hz; (2) «lavatrice automatica»: la lavatrice in cui il carico è trattato interamente dalla macchina senza interventi da parte dell’utilizzatore durante lo svolgimento del programma; (3) «lavatrice per uso domestico»: la lavatrice automatica che lava e risciacqua bucato domestico utilizzando acqua e mezzi chimici, meccanici e termici, dotata anche di una funzione di centrifuga e che, stando alla dichiarazione di conformità del fabbricante, risulta conforme alla direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10) o alla direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (11); (4) «lavasciuga biancheria per uso domestico»: la lavatrice per uso domestico che, oltre alle funzioni di una lavatrice automatica, comprende nello stesso cestello un dispositivo per asciugare i tessuti mediante aria calda e rotolamento nel cestello, e che, stando alla dichiarazione di conformità del fabbricante, risulta conforme alla direttiva 2014/35/UE o alla direttiva 2014/53/UE; (5) «lavatrice per uso domestico da incasso»: la lavatrice per uso domestico progettata, provata e commercializzata esclusivamente: a) per essere installata in armadi su misura o rivestita (sopra e/o sotto e ai lati) da pannelli; b) per essere saldamente fissata ai lati, alla parte superiore o al fondo di armadi su misura o a pannelli; e c) per essere dotata di una parte frontale incorporata predisposta in fabbrica o di un pannello frontale personalizzato su misura; (6) «lavasciuga biancheria per uso domestico da incasso»: la lavasciuga biancheria per uso domestico progettata, provata e commercializzata esclusivamente: a) per essere installata in armadi su misura o rivestita (sopra e/o sotto e ai lati) da pannelli; b) per essere saldamente fissata ai lati, alla parte superiore o al fondo di armadi su misura o a pannelli; e c) per essere dotata di una parte frontale incorporata predisposta in fabbrica o di un pannello frontale personalizzato su misura; (7) «lavatrice multicestello per uso domestico»: la lavatrice per uso domestico munita di più cestelli, siano essi come unità distinte o nel medesimo involucro; (8) «lavasciuga biancheria multicestello per uso domestico»: la lavasciuga biancheria per uso domestico munita di più cestelli, siano essi come unità distinte o nel medesimo involucro; (9) «punto vendita»: il luogo in cui le lavatrici per uso domestico o le lavasciuga biancheria per uso domestico, o entrambe, sono esposte o offerte per vendita, noleggio oppure locazione vendita. Ai fini degli allegati, ulteriori definizioni figurano nell’allegato I.
Storico versioni

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