Art. 3
Obblighi dei fornitori
In vigore dal 11 mar 2019
Obblighi dei fornitori
1. I fornitori si assicurano che:
a)
ogni lavatrice per uso domestico e lavasciuga biancheria per uso domestico sia corredata di un’etichetta stampata nel formato di cui all’allegato III e, per la lavatrice per uso domestico multicestello o la lavasciuga biancheria per uso domestico multicestello, all’allegato X;
b)
i parametri contenuti nella scheda informativa del prodotto, di cui all’allegato V, siano inseriti nella banca dati dei prodotti;
c)
su richiesta specifica del distributore di lavatrici per uso domestico e di lavasciuga biancheria per uso domestico, la scheda informativa del prodotto sia messa a disposizione in formato stampa;
d)
il contenuto della documentazione tecnica di cui all’allegato VI sia inserito nella banca dati dei prodotti;
e)
i messaggi pubblicitari visivi di un determinato modello di lavatrice per uso domestico o lavasciuga biancheria per uso domestico includano la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi di efficienza energetica figurante sull’etichetta conformemente agli allegati VII e VIII;
f)
il materiale tecnico-promozionale che descrive i parametri tecnici specifici di un determinato modello di lavatrice per uso domestico o di lavasciuga biancheria per uso domestico, compreso il materiale tecnico-promozionale su Internet, includa la classe di efficienza energetica del modello e la gamma delle classi di efficienza energetica figurante sull’etichetta conformemente all’allegato VII;
g)
per ciascun modello di lavatrice per uso domestico e di lavasciuga biancheria per uso domestico sia messa a disposizione dei distributori un’etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, all’allegato III;
h)
per ciascun modello di lavatrice per uso domestico e di lavasciuga biancheria per uso domestico sia messa a disposizione dei distributori una scheda informativa elettronica del prodotto conforme all’allegato V.
2. La classe di efficienza energetica e la classe di emissione di rumore aereo sono definite nell’allegato II e sono calcolate in conformità all’allegato IV.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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