Art. 4
Obblighi dei distributori
In vigore dal 11 mar 2019
Obblighi dei distributori
I distributori provvedono affinché:
a)
nei punti vendita, comprese le fiere, ogni display elettronico rechi l’etichetta, messa a disposizione dai fornitori in conformità dell’, paragrafo 1, lettera a), esposta sulla parte anteriore dell’apparecchio oppure appesa o apposta in modo che sia chiaramente visibile e univocamente associata al modello; se il display elettronico è tenuto in modo acceso quando esposto per la vendita, l’etichetta stampata possa essere sostituita dall’etichetta elettronica di cui all’, paragrafo 1, lettera g), visualizzata sullo schermo;
b)
se un modello di display elettronico è esposto nel punto vendita solo in unità confezionate, senza che un esemplare sia fuori dall’imballaggio, l’etichetta stampata o apposta sulla confezione sia visibile;
c)
per la vendita a distanza o la televendita, siano fornite l’etichetta e la scheda informativa del prodotto conformemente agli allegati VII e VIII;
d)
i messaggi pubblicitari visivi riguardanti un determinato modello di display elettronico, anche su Internet, includano la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi di efficienza figurante sull’etichetta, conformemente all’allegato VII;
e)
il materiale tecnico-promozionale che descrive i parametri tecnici specifici di un determinato modello di display elettronico, compreso il materiale tecnico-promozionale su Internet, includa la classe di efficienza energetica del modello e la gamma di classi di efficienza energetica figurante sull’etichetta, conformemente all’allegato VII.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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