Art. 2

Definizioni

In vigore dal 11 mar 2019
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: (1) «display elettronico»: lo schermo e i componenti elettronici associati la cui funzione primaria consiste nel presentare informazioni visive da sorgenti con o senza fili; (2) «televisore»: il display elettronico progettato principalmente per visualizzare e ricevere segnali audiovisivi e che consiste in un display elettronico e uno o più sintonizzatori/ricevitori; (3) «sintonizzatore/ricevitore»: il circuito elettronico che rileva il segnale di diffusione radiotelevisiva, come il segnale digitale terrestre o il segnale satellitare, ma non la modalità unicast su Internet, e facilita la scelta di un canale televisivo in un gruppo di canali di telediffusione; (4) «monitor» o «monitor di computer» o «display di computer»: il display elettronico destinato all’uso individuale per una visione ravvicinata, ad esempio in un ambiente d’ufficio; (5) «cornice digitale»: il display elettronico che visualizza esclusivamente informazioni visive statiche; (6) «proiettore»: il dispositivo ottico che tratta immagini video digitali o analogiche, in qualsiasi formato, per modulare una sorgente luminosa e proiettare l’immagine risultante su una superficie esterna; (7) «display dello stato»: il display utilizzato per presentare informazioni semplici ma variabili, quali il canale selezionato, l’ora o il consumo elettrico. Una semplice spia luminosa non è considerata display dello stato; (8) «pannello di controllo»: il display elettronico la cui funzione principale è la visualizzazione di immagini associate allo stato di funzionamento del prodotto; l’interazione con l’utilizzatore per far funzionare il prodotto può avvenire mediante il tatto o in altri modi. Può essere integrato nel prodotto o appositamente progettato e commercializzato per essere usato esclusivamente con il prodotto; (9) «sistema integrato di videoconferenza»: il sistema preposto alla videoconferenza e alla collaborazione video, integrato in un unico involucro, la cui specifica contempla tutte le seguenti caratteristiche: a) supporto dello specifico protocollo di videoconferenza ITU-T H.323 o IETF SIP fornito dal fabbricante; b) videocamera/e, display e capacità di trattamento per comunicazioni video bidirezionali in tempo reale, comprendente la resilienza alla perdita di pacchetti; c) altoparlanti e capacità di trattamento audio per comunicazioni audio bidirezionali in tempo reale in viva voce, comprendente la soppressione dell’eco; d) funzione di crittografia; e) HiNA; (10) «HiNA (High Network Availability)»: grande disponibilità della rete, definita all’ del regolamento (UE) n. 1275/2008 della Commissione (9); (11) «display per diffusione radiotelevisiva»: il display elettronico progettato e commercializzato a uso professionale di emittenti radiotelevisive e case di produzione video per la creazione di contenuti video. La relativa specifica contempla tutte le seguenti caratteristiche: a) funzione di taratura del colore; b) funzione di analisi per il monitoraggio del segnale d’ingresso e il rilevamento degli errori, ad esempio monitor di forma d’onda/vettorscopio, calibrazione della gamma dei toni scuri RGB, verifica dello stato del segnale video alla risoluzione pixel reale, scansione interlacciata ed evidenziatore schermo; c) interfaccia seriale digitale (SDI, Serial Digital Interface) o video su IP (VoIP, Video over Internet Protocol) integrati; d) non per uso in spazi pubblici; (12) «lavagna interattiva digitale»: il display elettronico che consente l’interazione diretta dell’utilizzatore con l’immagine visualizzata. Dispositivo progettato principalmente per presentazioni, lezioni o collaborazioni a distanza, ivi compresa la trasmissione di segnali audio e video. La relativa specifica contempla tutte le seguenti caratteristiche: a) è progettato principalmente per essere appeso, montato a un sostegno poggiante al suolo, collocato su un ripiano o una scrivania o fissato a una struttura fisica in modo da essere visto da più persone; b) richiede l’uso di software aventi funzionalità specifiche per gestire i contenuti e l’interazione; c) è integrato o appositamente progettato per essere usato con un computer che fa funzionare il software di cui alla lettera b); d) ha uno schermo di superficie superiore a 40 dm2; e) interagisce con l’utilizzatore mediante il tatto (dita o stilo) o in altri modi quali i gesti della mano o del braccio o la voce; (13) «display di sicurezza»: il display elettronico la cui specifica contempla tutte le seguenti caratteristiche: a) funzione di automonitoraggio in grado di trasmettere almeno una delle seguenti informazioni a un server remoto: — stato di consumo; — temperatura interna rilevata da sensore termico di protezione contro il sovraccarico; — sorgente video; — sorgente audio e stato audio (volume/silenzioso); — modello e versione del firmware; b) fattore di forma su misura per agevolare l’installazione del display in alloggiamenti o console professionali; (14) «pannello segnaletico digitale»: il display elettronico progettato principalmente per essere visto da più persone in ambienti non di ufficio e non domestici. La relativa specifica contempla tutte le seguenti caratteristiche: a) un identificativo unico che consente di accedere a un determinato schermo; b) una funzione che disabilita l’accesso non autorizzato alle impostazioni di visualizzazione e all’immagine visualizzata; c) connessione di rete (comprendente un’interfaccia con o senza fili) per controllare, monitorare o ricevere le informazioni da visualizzare provenienti da sorgenti remote trasmesse in modalità unicast o multicast ma non via diffusione radiotelevisiva; d) progettato per essere appeso, montato o fissato a una struttura fisica in modo da essere visto da più persone, e immesso sul mercato senza sostegno poggiante al suolo; e) privo di un sintonizzatore integrato per visualizzare i segnali di diffusione radiotelevisiva; (15) «integrato»: (riferito al display che è parte integrante di un altro prodotto in quanto componente funzionale) display elettronico che non può funzionare indipendentemente dal prodotto e le cui funzioni dipendono da esso, anche l’alimentazione elettrica. (16) «display per uso medico»: il display elettronico che rientra nel campo di applicazione: a) della direttiva 93/42/CEE del Consiglio (10) concernente i dispositivi medici; o b) del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) relativo ai dispositivi medici; o c) della direttiva 90/385/CEE del Consiglio (12) per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi; o d) della direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13) relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro; o e) del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro; (17) «monitor di grado 1»: il monitor per la valutazione tecnica di alta qualità delle immagini nei punti cardine del flusso della diffusione o produzione radiotelevisiva, quali l’acquisizione delle immagini, la post produzione, la trasmissione e la memorizzazione; (18) «superficie dello schermo»: la superficie visibile del display elettronico, calcolata moltiplicando la larghezza massima visibile dell’immagine per l’altezza massima visibile dell’immagine sulla superficie del pannello (piatto o curvo); (19) «casco di realtà virtuale»: il dispositivo da posizionare sulla testa, che immerge chi l’indossa in una realtà virtuale visualizzando immagini stereoscopiche per ciascun occhio grazie a funzioni che seguono i movimenti della testa. (20) «punto vendita»: il luogo in cui i display elettronici sono esposti oppure offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate.
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