Art. 2
Definizioni
In vigore dal 11 mar 2019
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
(1)
«display elettronico»: lo schermo e i componenti elettronici associati la cui funzione primaria consiste nel presentare informazioni visive da sorgenti con o senza fili;
(2)
«televisore»: il display elettronico progettato principalmente per visualizzare e ricevere segnali audiovisivi e che consiste in un display elettronico e uno o più sintonizzatori/ricevitori;
(3)
«sintonizzatore/ricevitore»: il circuito elettronico che rileva il segnale di diffusione radiotelevisiva, come il segnale digitale terrestre o il segnale satellitare, ma non la modalità unicast su Internet, e facilita la scelta di un canale televisivo in un gruppo di canali di telediffusione;
(4)
«monitor» o «monitor di computer» o «display di computer»: il display elettronico destinato all’uso individuale per una visione ravvicinata, ad esempio in un ambiente d’ufficio;
(5)
«cornice digitale»: il display elettronico che visualizza esclusivamente informazioni visive statiche;
(6)
«proiettore»: il dispositivo ottico che tratta immagini video digitali o analogiche, in qualsiasi formato, per modulare una sorgente luminosa e proiettare l’immagine risultante su una superficie esterna;
(7)
«display dello stato»: il display utilizzato per presentare informazioni semplici ma variabili, quali il canale selezionato, l’ora o il consumo elettrico. Una semplice spia luminosa non è considerata display dello stato;
(8)
«pannello di controllo»: il display elettronico la cui funzione principale è la visualizzazione di immagini associate allo stato di funzionamento del prodotto; l’interazione con l’utilizzatore per far funzionare il prodotto può avvenire mediante il tatto o in altri modi. Può essere integrato nel prodotto o appositamente progettato e commercializzato per essere usato esclusivamente con il prodotto;
(9)
«sistema integrato di videoconferenza»: il sistema preposto alla videoconferenza e alla collaborazione video, integrato in un unico involucro, la cui specifica contempla tutte le seguenti caratteristiche:
a)
supporto dello specifico protocollo di videoconferenza ITU-T H.323 o IETF SIP fornito dal fabbricante;
b)
videocamera/e, display e capacità di trattamento per comunicazioni video bidirezionali in tempo reale, comprendente la resilienza alla perdita di pacchetti;
c)
altoparlanti e capacità di trattamento audio per comunicazioni audio bidirezionali in tempo reale in viva voce, comprendente la soppressione dell’eco;
d)
funzione di crittografia;
e)
HiNA;
(10)
«HiNA (High Network Availability)»: grande disponibilità della rete, definita all’ del regolamento (UE) n. 1275/2008 della Commissione (9);
(11)
«display per diffusione radiotelevisiva»: il display elettronico progettato e commercializzato a uso professionale di emittenti radiotelevisive e case di produzione video per la creazione di contenuti video. La relativa specifica contempla tutte le seguenti caratteristiche:
a)
funzione di taratura del colore;
b)
funzione di analisi per il monitoraggio del segnale d’ingresso e il rilevamento degli errori, ad esempio monitor di forma d’onda/vettorscopio, calibrazione della gamma dei toni scuri RGB, verifica dello stato del segnale video alla risoluzione pixel reale, scansione interlacciata ed evidenziatore schermo;
c)
interfaccia seriale digitale (SDI, Serial Digital Interface) o video su IP (VoIP, Video over Internet Protocol) integrati;
d)
non per uso in spazi pubblici;
(12)
«lavagna interattiva digitale»: il display elettronico che consente l’interazione diretta dell’utilizzatore con l’immagine visualizzata. Dispositivo progettato principalmente per presentazioni, lezioni o collaborazioni a distanza, ivi compresa la trasmissione di segnali audio e video. La relativa specifica contempla tutte le seguenti caratteristiche:
a)
è progettato principalmente per essere appeso, montato a un sostegno poggiante al suolo, collocato su un ripiano o una scrivania o fissato a una struttura fisica in modo da essere visto da più persone;
b)
richiede l’uso di software aventi funzionalità specifiche per gestire i contenuti e l’interazione;
c)
è integrato o appositamente progettato per essere usato con un computer che fa funzionare il software di cui alla lettera b);
d)
ha uno schermo di superficie superiore a 40 dm2;
e)
interagisce con l’utilizzatore mediante il tatto (dita o stilo) o in altri modi quali i gesti della mano o del braccio o la voce;
(13)
«display di sicurezza»: il display elettronico la cui specifica contempla tutte le seguenti caratteristiche:
a)
funzione di automonitoraggio in grado di trasmettere almeno una delle seguenti informazioni a un server remoto:
—
stato di consumo;
—
temperatura interna rilevata da sensore termico di protezione contro il sovraccarico;
—
sorgente video;
—
sorgente audio e stato audio (volume/silenzioso);
—
modello e versione del firmware;
b)
fattore di forma su misura per agevolare l’installazione del display in alloggiamenti o console professionali;
(14)
«pannello segnaletico digitale»: il display elettronico progettato principalmente per essere visto da più persone in ambienti non di ufficio e non domestici. La relativa specifica contempla tutte le seguenti caratteristiche:
a)
un identificativo unico che consente di accedere a un determinato schermo;
b)
una funzione che disabilita l’accesso non autorizzato alle impostazioni di visualizzazione e all’immagine visualizzata;
c)
connessione di rete (comprendente un’interfaccia con o senza fili) per controllare, monitorare o ricevere le informazioni da visualizzare provenienti da sorgenti remote trasmesse in modalità unicast o multicast ma non via diffusione radiotelevisiva;
d)
progettato per essere appeso, montato o fissato a una struttura fisica in modo da essere visto da più persone, e immesso sul mercato senza sostegno poggiante al suolo;
e)
privo di un sintonizzatore integrato per visualizzare i segnali di diffusione radiotelevisiva;
(15)
«integrato»: (riferito al display che è parte integrante di un altro prodotto in quanto componente funzionale) display elettronico che non può funzionare indipendentemente dal prodotto e le cui funzioni dipendono da esso, anche l’alimentazione elettrica.
(16)
«display per uso medico»: il display elettronico che rientra nel campo di applicazione:
a)
della direttiva 93/42/CEE del Consiglio (10) concernente i dispositivi medici; o
b)
del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) relativo ai dispositivi medici; o
c)
della direttiva 90/385/CEE del Consiglio (12) per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi; o
d)
della direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13) relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro; o
e)
del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro;
(17)
«monitor di grado 1»: il monitor per la valutazione tecnica di alta qualità delle immagini nei punti cardine del flusso della diffusione o produzione radiotelevisiva, quali l’acquisizione delle immagini, la post produzione, la trasmissione e la memorizzazione;
(18)
«superficie dello schermo»: la superficie visibile del display elettronico, calcolata moltiplicando la larghezza massima visibile dell’immagine per l’altezza massima visibile dell’immagine sulla superficie del pannello (piatto o curvo);
(19)
«casco di realtà virtuale»: il dispositivo da posizionare sulla testa, che immerge chi l’indossa in una realtà virtuale visualizzando immagini stereoscopiche per ciascun occhio grazie a funzioni che seguono i movimenti della testa.
(20)
«punto vendita»: il luogo in cui i display elettronici sono esposti oppure offerti per la vendita, il noleggio o la vendita a rate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2019:2013:oj#art-2