Art. 3
Obblighi dei fornitori
In vigore dal 11 mar 2019
Obblighi dei fornitori
1. I fornitori provvedono affinché:
a)
ogni display elettronico sia corredato di un’etichetta a stampa il cui formato e contenuto informativo sono definiti nell’allegato III;
b)
i parametri contenuti nella scheda informativa del prodotto, di cui all’allegato V, siano inseriti nella banca dati dei prodotti;
c)
su richiesta del distributore, la scheda informativa del prodotto sia messa a disposizione in formato stampa;
d)
il contenuto della documentazione tecnica, di cui all’allegato VI, sia inserito nella banca dati dei prodotti;
e)
i messaggi pubblicitari visivi riguardanti un determinato modello di display elettronico, anche in Internet, includano la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi di efficienza figurante sull’etichetta, conformemente agli allegati VII e VIII;
f)
il materiale tecnico-promozionale che descrive i parametri tecnici specifici di un dato modello di display elettronico, compreso il materiale tecnico-promozionale su Internet, includa la classe di efficienza energetica del modello e la gamma di classi di efficienza energetica figurante sull’etichetta, conformemente all’allegato VII;
g)
un’etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto nell’allegato III sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di display elettronico;
h)
una scheda informativa del prodotto in formato elettronico conforme a quanto disposto nell’allegato V sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di display elettronico;
i)
in aggiunta alla lettera a), l’etichetta sia stampata o apposta sull’imballaggio.
2. La classe di efficienza energetica si basa sull’indice di efficienza energetica calcolato conformemente all’allegato II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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