Art. 16

Attuazione del fondo per l'innovazione

In vigore dal 26 feb 2019
Attuazione del fondo per l'innovazione 1.   La Commissione attua il fondo per l'innovazione in regime di gestione diretta a norma delle relative disposizioni degli articoli da 125 a 153 del regolamento finanziario oppure in regime di gestione indiretta tramite gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario. 2.   I costi sostenuti per le attività di attuazione del fondo per l'innovazione, compresi i costi amministrativi e gestionali, sono finanziati dal fondo per l'innovazione.
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Attuazione del fondo per l'innovazione (Art. 16 Regolamento (UE) 2019/856) — Testo vigente | Portale Normativo