Art. 17
Designazione degli organi esecutivi
In vigore dal 26 feb 2019
Designazione degli organi esecutivi
1. Ove decida di delegare alcuni compiti relativi all'attuazione del fondo per l'innovazione ad un organo esecutivo, la Commissione adotta una decisione relativa alla designazione di detto organo esecutivo.
La Commissione e l'organo esecutivo designato concludono un accordo che stabilisce i termini e le condizioni specifici per l'adempimento dei compiti da parte dell'organo esecutivo.
2. Ove attui il fondo per l'innovazione in regime di gestione diretta e decida di delegare alcune attività di attuazione ad un organo esecutivo, la Commissione designa organo esecutivo un'agenzia esecutiva.
3. Ove attui il fondo per l'innovazione in regime di gestione indiretta, la Commissione designa organo esecutivo un organismo di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.
4. Nella misura in cui non siano delegati ad un organo esecutivo, i compiti relativi all'attuazione del fondo per l'innovazione sono svolti dalla Commissione.
Storico versioni
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