Art. 16 · Attuazione del fondo per l'innovazione

Art. 16

Attuazione del fondo per l'innovazione

In vigore dal 26 feb 2019
Attuazione del fondo per l'innovazione 1.   La Commissione attua il fondo per l'innovazione in regime di gestione diretta a norma delle relative disposizioni degli articoli da 125 a 153 del regolamento finanziario oppure in regime di gestione indiretta tramite gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario. 2.   I costi sostenuti per le attività di attuazione del fondo per l'innovazione, compresi i costi amministrativi e gestionali, sono finanziati dal fondo per l'innovazione.
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