Art. 3
Modalità delle condizioni di finanziamento e della loro applicazione
In vigore dal 15 feb 2019
Modalità delle condizioni di finanziamento e della loro applicazione
1. Le condizioni di finanziamento finali sono determinate in conformità all'allegato.
2. Le modalità di applicazione delle condizioni di finanziamento, per quanto riguarda la metodologia per la determinazione del relativo importo prestabilito delle spese da rimborsare e la presentazione di informazioni alla Commissione sulle caratteristiche dell'operazione rimborsata in base alle condizioni di finanziamento, sono determinate in conformità all'allegato.
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