Art. 2
Definizioni
In vigore dal 15 feb 2019
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) «condizioni di finanziamento»: le condizioni che devono essere rispettate per il rimborso delle spese nel caso di finanziamenti non collegati ai costi; consistono in una serie di condizioni di finanziamento intermedie e finali, volte al conseguimento di un obiettivo prestabilito;
2) «operazione rimborsata in base alle condizioni di finanziamento»: singola operazione, ai sensi dell', punto 9), del regolamento (UE) n. 1303/2013, composta da tutti i compiti attuati per rispettare le condizioni di finanziamento intermedie e finali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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