Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 15 feb 2019
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce le modalità dettagliate delle condizioni di finanziamento da rispettare per il rimborso delle spese ai beneficiari da parte dell'autorità di gestione nel caso di finanziamenti che non sono collegati ai costi delle operazioni pertinenti, di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013, e la loro applicazione.
2. I finanziamenti non collegati ai costi sono ammessi nei settori di spesa delle misure a favore dell'efficienza energetica e dell'energia da fonti rinnovabili, come indicato particolareggiatamente nell'allegato.
Storico versioni
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