Art. 5

Strategie per l'esercizio dei diritti di voto volte ad evitare conflitti d'interesse

In vigore dal 4 feb 2019
Strategie per l'esercizio dei diritti di voto volte ad evitare conflitti d'interesse 1.   I gestori di fondi per il venture capital qualificati elaborano per iscritto strategie adeguate ed efficaci per determinare quando e come esercitare i diritti di voto detenuti nel portafoglio del fondo per il venture capital qualificato a beneficio sia del fondo per il venture capital qualificato in questione che dei suoi investitori. 2.   Le strategie di cui al paragrafo 1 determinano le misure da adottare e le procedure da seguire e comprendono almeno i seguenti provvedimenti: (a) monitoraggio delle pertinenti operazioni sul capitale (corporate action); (b) garanzia dell'esercizio dei diritti di voto in conformità con gli obiettivi e la politica di investimento del fondo per il venture capital qualificato; (c) prevenzione e gestione dei conflitti di interesse derivanti dall'esercizio di tali diritti di voto. 3.   I gestori di fondi per il venture capital qualificati, su richiesta, forniscono agli investitori una sintesi delle strategie di cui ai paragrafi 1 e 2 e informazioni dettagliate sulle azioni adottate conformemente a tali strategie.
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