Art. 6
Comunicazione dei conflitti di interesse
In vigore dal 4 feb 2019
Comunicazione dei conflitti di interesse
1. I gestori di fondi per il venture capital qualificati forniscono le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 345/2013 sul supporto durevole di cui all', paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), e mantengono aggiornate tali informazioni.
2. I gestori di fondi per il venture capital qualificati possono fornire le informazioni di cui al paragrafo 1 tramite un sito web, senza trasmetterle personalmente all'investitore, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
(a)
gli investitori sono stati informati dell'indirizzo del sito web e della pagina all'interno del sito web su cui sono pubblicate le informazioni;
(b)
gli investitori hanno acconsentito alla fornitura di tali informazioni tramite il sito web;
(c)
le informazioni sono costantemente accessibili tramite il sito web per tutto il periodo di tempo in cui gli investitori possono ragionevolmente avere bisogno di accedervi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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