Art. 3
Procedure e misure per prevenire, gestire e monitorare i conflitti di interesse
In vigore dal 4 feb 2019
Procedure e misure per prevenire, gestire e monitorare i conflitti di interesse
Le misure da adottare e le procedure da seguire di cui all', paragrafo 2, comprendono almeno i seguenti provvedimenti:
(a)
il divieto di scambio di informazioni tra le persone o i soggetti di cui all', qualora un tale scambio di informazioni possa causare o favorire conflitti di interesse;
(b)
la separazione della sorveglianza delle persone o dei soggetti di cui all' i cui interessi possano entrare in conflitto;
(c)
la soppressione del collegamento o della dipendenza della remunerazione delle persone o dei soggetti di cui all' che esercitano prevalentemente una data attività, rispetto alla remunerazione di persone o soggetti che esercitano prevalentemente un'altra attività, o rispetto ai redditi da essi generati, nel caso in cui possano insorgere conflitti di interesse in relazione a dette attività;
(d)
impedire che le persone o i soggetti di cui all' esercitino un'influenza indebita sulla gestione del fondo per il venture capital qualificato;
(e)
impedire o controllare il coinvolgimento delle persone o dei soggetti di cui all' in qualsiasi attività che possa portare a conflitti di interesse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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