Art. 3

Procedure e misure per prevenire, gestire e monitorare i conflitti di interesse

In vigore dal 4 feb 2019
Procedure e misure per prevenire, gestire e monitorare i conflitti di interesse Le misure da adottare e le procedure da seguire di cui all', paragrafo 2, comprendono almeno i seguenti provvedimenti: (a) il divieto di scambio di informazioni tra le persone o i soggetti di cui all', qualora un tale scambio di informazioni possa causare o favorire conflitti di interesse; (b) la separazione della sorveglianza delle persone o dei soggetti di cui all' i cui interessi possano entrare in conflitto; (c) la soppressione del collegamento o della dipendenza della remunerazione delle persone o dei soggetti di cui all' che esercitano prevalentemente una data attività, rispetto alla remunerazione di persone o soggetti che esercitano prevalentemente un'altra attività, o rispetto ai redditi da essi generati, nel caso in cui possano insorgere conflitti di interesse in relazione a dette attività; (d) impedire che le persone o i soggetti di cui all' esercitino un'influenza indebita sulla gestione del fondo per il venture capital qualificato; (e) impedire o controllare il coinvolgimento delle persone o dei soggetti di cui all' in qualsiasi attività che possa portare a conflitti di interesse.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2019:820:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Procedure e misure per prevenire, gestire e monitorare i conflitti di interesse (Art. 3 Regolamento (UE) 2019/820) — Testo vigente | Portale Normativo